Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
- Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
- Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
- Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
- Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
- Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
- Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
- Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
- Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
-Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus, occorre in più la CQC Persone.
- Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
- Motoveicoli di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente.
Certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla patente A. kg. Complessi
- Motoveicoli di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate e autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- Taxi.
Certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla patente B.
- Veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.
Sostituisce il vecchio KD. Obbligatoria dal 10/9/2008. Chi ha conseguito la patente D e D+E prima del 10/9/2009 può ottenere la CQC persone per documentazione..
- veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale.
Obbligatoria dal 10/9/2009. Chi ha conseguito la patente C e C+E prima del 10/9/2009 può ottenere la CQC merci per documentazione.
Veicoli che trasportano merci pericolose.
Esistono diversi tipi di patentini – CFP ADR conseguibili con specifico corso.